Il Revisore Condominiale
Lo studio si avvale di figure formate tra cui quella del Revisore Condominiale.
La legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ha attribuito all'assemblea dei condomini la facoltà di nominare "un revisore condominiale che verifichi la contabilità del condominio", anche per più annualità specificamente indicate. La nuova figura è prevista dall'art. 1130-bis c.c., introdotto dalla legge di riforma per disciplinare in maniera specifica e chiara la contabilità condominiale. Lo scopo perseguito è quello di tutelare i condomini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali. Altro elemento importante da considerare è che il legislatore non ha imposto alcuna condizione alla facoltà dell'assemblea di nominare un revisore. La nomina non deve necessariamente presupporre il dubbio di qualche irregolarità contabile; la motivazione può essere di qualsiasi natura, anche una semplice verifica. È chiaro che dai motivi che sono alla base della revisione dipenderà anche l'ampiezza e l'oggetto della stessa. Avere un revisore che attraverso un’analisi della realtà condominiale, della verifica dell’inerenza, completezza, competenza ed esistenza dei fatti amministrativi sia garante della trasparenza della contabilità condominiale può rappresentare un’importante strumento di tutela. A ciò si aggiunge che con la sua attività, il revisore condominiale ricopre altresì la funzione di tutela del patrimonio condominiale e immobiliare.
Il revisore condominiale non è come molti possono pensare, il censore dell’attività dell’amministratore di condominio e non deve essere nominato per denigrare e giudicare l’operato dell’amministratore.
Le due figure, amministratore e revisore non si sovrappongono ma si affiancano in un rapporto dialettico: l’amministratore ha il compito di eseguire le deliberazioni dell’assemblea, disciplinare l’uso delle cose comuni, la fruizione dei servizi nell’ interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese, il revisore ha il compito di verificare la contabilità condominiale intesa come corretto rilevamento dei fatti amministrativi, nel rispetto della normativa civile e fiscale per una completa informazione ai condomini della realtà condominiale.
L’assemblea può nominare il revisore in qualsiasi momento, anche con riferimento a più esercizi finanziari, senza necessariamente presupporre il dubbio di un’irregolarità contabile. Dal punto di vista operativo, la nomina di un revisore può essere particolarmente utile:
nel caso di nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del rendiconto consuntivo per la gestione uscente. In questo caso l’attività del revisore è utile anche per consentire all’ amministratore entrante un adeguato allineamento contabile, per dare continuità all’ attività amministrativa del condominio;
nel caso di errori o incongruità anche con riferimento a rendiconti già approvati;
nel caso di necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo do accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazioni indebite da parte dell’amministratore.
Il revisore dovrà operare nel rispetto del mandato ricevuto
Nello specifico, se l’oggetto della revisione è una contabilità approvata dall’ assemblea , le sue verifiche si baseranno principalmente sulla fondatezza e sulla congruità , senza poter entrare nella verifica delle scelte, anche se errate, ma approvate.
Se invece dovrà occuparsi della verifica che riguarda annualità che non sono state approvate o che non sono state presentate , la verifica potrà riguardare anche l’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali.